Il termine "collaudo" nel campo degli ascensori si riferisce a una procedura obbligatoria di verifica tecnica e documentale che deve essere eseguita prima che un nuovo ascensore possa essere messo in esercizio e utilizzato.
L'obiettivo principale del collaudo è accertare l'idoneità dell'impianto a svolgere le sue funzioni in condizioni di sicurezza e in piena conformità con le normative vigenti (in Italia, principalmente il D.P.R. 162/99 e la Direttiva europea 2014/33/UE).
Aspetti Chiave del Collaudo Ascensore
Il collaudo è un processo complesso che include:
- Esame Documentale: Il verificatore esamina il Fascicolo Tecnico fornito dall'installatore, che include la relazione tecnica, i disegni, gli schemi elettrici, i certificati dei componenti di sicurezza e la Dichiarazione di Conformità UE (o CE). Questo assicura che il progetto e i materiali siano a norma.
- Verifiche Tecniche e Prove Funzionali: Un incaricato di un Organismo Notificato (o, in alcuni casi, l'installatore stesso se certificato secondo specifiche procedure) esegue prove pratiche sull'impianto. Vengono testati, ad esempio:
- I dispositivi di sicurezza (come il paracadute, il limitatore di velocità).
- Il sistema di trazione e sollevamento.
- Le porte di cabina e di piano.
- Gli impianti elettrici e l'isolamento.
- Il funzionamento generale dell'ascensore.
In sintesi, il collaudo è l'atto finale che certifica la sicurezza e la legalità di un ascensore appena installato, rendendolo idoneo all'uso pubblico.
Vale la stessa regola anche per i MONTASCALE?
La risposta è sostanzialmente sì, con una precisazione importante sulla terminologia e la normativa di riferimento.
I montascale (o servoscala, inclusi quelli a poltroncina e a piattaforma) sono considerati apparecchi di sollevamento e come le piattaforme elevatrici, quindi con velocità inferiore a 0,15 mt/sec. Sono soggetti a specifici obblighi di sicurezza e verifica, analoghi al "collaudo" iniziale e alle successive "verifiche periodiche".
Ecco i punti chiave:
- Obbligo di Messa in Esercizio e Documentazione:
- Anche per i montascale è obbligatorio, dopo l'installazione, presentare la Dichiarazione di Conformità CE e una serie di documenti tecnici.
- Questa procedura, pur non essendo sempre chiamata "collaudo" nel senso stretto della Direttiva Ascensori (che è più complessa per gli ascensori veri e propri), ha lo stesso scopo: certificare la conformità e la sicurezza prima dell'uso.
- In alcune regioni italiane, diversamente dalla norma per gli ascensori sopra descritta, il Comune di competenza al momento non richiede al proprietario di comunicare l'avvenuta installazione né la messa in esercizio quindi non richiedendo l'assegnazione del numero di matricola dell'impianto. Fanno eccezione gli impianti installati presso i locali pubblici che mantengono l’applicazione della normativa di cui sopra.
- A differenza degli ascensori e delle piattaforme elevatrici superiori i 2Mt di corsa, per i quali la verifica periodica è biennale, per i montascale (servoscala) installati in edifici privati o pubblici, il DPR n. 214/2010 (che ha modificato il precedente DPR 162/99) stabilisce l'obbligo di sottoporre l'impianto a verifiche periodiche di sicurezza, solitamente ogni 180 gg. Queste verifiche, come il collaudo, servono a controllare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza (freni, fine corsa, ecc.).
In conclusione, anche se la procedura tecnica iniziale può differire leggermente per complessità rispetto a un ascensore (ad esempio, un ingegnere dell'ASL o un Organismo Notificato interviene specificamente per la verifica di conformità), l'obbligo finale per il proprietario è lo stesso: garantire che l'impianto sia conforme alla legge, sicuro e registrato, e che sia sottoposto a controlli periodici obbligatori.
La normativa e le procedure richieste per le PIATTAFORME ELEVATRICI è differente dagli ascensori?
Sì, la normativa e le procedure per le piattaforme elevatrici (spesso chiamate anche mini-ascensori o elevatori per disabili) sono significativamente diverse da quelle degli ascensori tradizionali, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione iniziale (il collaudo in senso stretto) e i requisiti tecnici.
Ecco le differenze fondamentali in Italia:
- Base Normativa
- Piattaforme Elevatrici: Sono considerate "macchine" ai sensi della Direttiva Macchine, poiché la loro velocità non supera 0,15 Mt/sec. Il produttore/installatore si assume la responsabilità della sicurezza e rilascia la Dichiarazione di Conformità CE del prodotto. Non è richiesto il collaudo formale di un Organismo Notificato per la messa in esercizio, ma l'installatore deve comunque rilasciare un Fascicolo Tecnico e la Dichiarazione di Conformità.
- Messa in Esercizio
Pur non essendoci l'obbligo del "collaudo" come per gli ascensori, la procedura per la messa in esercizio è parzialmente allineata per fini amministrativi:
- Il proprietario o il suo legale rappresentante deve comunque comunicare l'installazione e la messa in esercizio al Comune di competenza entro 60 giorni, come previsto dall'Art. 12 del DPR 162/99 (che si applica anche agli apparecchi di sollevamento con velocità inferiore a 0,15 Mt/sec).
- È necessario allegare la Dichiarazione di Conformità del fabbricante (Direttiva Macchine) e affidare l'impianto a una ditta di manutenzione.
- Verifiche Periodiche
Per garantire la sicurezza continua, la normativa equipara le piattaforme agli ascensori per quanto riguarda i controlli successivi:
- Sia gli ascensori che le piattaforme elevatrici (con corsa superiore a Mt. 2 e portata superiore a 250 KG) sono soggetti a verifiche periodiche obbligatorie ogni due anni da parte di un Organismo Notificato o dell'ASL/ARPA (Capo II del DPR 162/99).
In Sintesi
La regola del collaudo iniziale formale da parte di un ente terzo (come inteso per gli ascensori) NON si applica alle piattaforme elevatrici e ai montascale.