L’aliquota IVA applicabile all’acquisto e all’installazione di piattaforme elevatrici e mini ascensori in Italia può variare tra 4%, 10% e 22%, a seconda della finalità dell’intervento, del beneficiario e delle caratteristiche tecniche dell’impianto.
1. IVA al 4% – Aliquota Agevolata per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche
Questa è l’aliquota più vantaggiosa e si applica solo quando l’intervento è finalizzato direttamente al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Requisiti fondamentali:
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Finalità oggettiva
La piattaforma elevatrice deve:-
Avere specifiche costruttive adatte a persone con mobilità ridotta (bassa velocità, portata limitata, comandi accessibili, dispositivi di sicurezza)
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Non è sufficiente l'acquisto da parte di una persona disabile: l’impianto deve rispettare i requisiti tecnici previsti
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Conformità normativa
L'intervento deve rispettare i criteri stabiliti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236, in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità.
Beneficiari ammessi:
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Persone con disabilità (Art. 3 Legge 104/1992)
Occorre presentare:-
Certificazione ASL attestante invalidità funzionale permanente
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(Eventualmente) prescrizione medica che colleghi l’invalidità alla necessità del dispositivo
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Condomini
Se l’installazione è finalizzata a migliorare l’accessibilità per un condomino disabile residente o per tutti i residenti con difficoltà motorie. -
Enti e istituzioni pubbliche o private
Scuole, musei, chiese, associazioni: se l’intervento è volto a garantire l’accessibilità a persone con disabilità.
Ambito di applicazione:
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Sia sulla cessione del bene (vendita della piattaforma)
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Sia sulle prestazioni di servizi da appalto per la sua installazione
2. IVA al 10% – Aliquota Agevolata per Interventi di Recupero Edilizio
L’IVA al 10% si applica quando l’intervento non è specificamente mirato all’eliminazione delle barriere architettoniche, ma rientra in lavori edilizi agevolati.
Casi di applicazione:
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Manutenzione straordinaria
Quando l’installazione della piattaforma rientra in:-
Sostituzione o modifica di impianti esistenti
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Miglioramenti strutturali non specificamente legati alla disabilità
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Bene significativo:
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Le piattaforme elevatrici sono considerate beni significativi
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Se il loro valore supera il 50% del totale dell’intervento:
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L’IVA al 10% si applica solo alla differenza tra il valore complessivo e il valore del bene
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Sulla parte eccedente si applica l’IVA ordinaria al 22%
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Tuttavia, se l’intervento rientra nei requisiti per l’IVA al 4%, questa regola non si applica
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Manutenzione ordinaria e verifiche
Interventi su piattaforme già installate (riparazioni, controlli, sostituzioni) in edifici a prevalente uso abitativo privato rientrano nell’IVA agevolata al 10%. -
Interventi non conformi al 4%
Se l’impianto non rispetta tutti i requisiti previsti per l’aliquota ridotta (es. non conforme al DM 236/89 o non destinato a persone con disabilità), si applica l’IVA al 10%.
3. IVA al 22% – Aliquota Ordinaria
L’IVA al 22% si applica nei casi non agevolati, ad esempio:
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Acquisto e installazione senza finalità di abbattimento barriere
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Interventi su immobili non residenziali o non a prevalente uso abitativo
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Mancanza dei requisiti tecnici o documentali per accedere ad aliquote agevolate
4. Documentazione Necessaria per l’IVA Agevolata
Per usufruire dell’IVA agevolata (al 4% o 10%) è indispensabile:
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Autocertificazione dell’utilizzatore finale o del soggetto beneficiario
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Certificato ASL (per disabilità permanente)
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Prescrizione medica (se richiesta)
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Relazione tecnica del professionista che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti di legge
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Dichiarazione del fornitore con l’applicazione dell’aliquota corretta in fattura
5. Conclusioni
L’aliquota IVA per l’acquisto e l’installazione di piattaforme elevatrici e mini ascensori dipende da:
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Il profilo del beneficiario
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La destinazione dell’intervento
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La tipologia dell’immobile
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Le caratteristiche tecniche dell’impianto
Per applicare correttamente l’IVA agevolata, è fondamentale rispettare i requisiti normativi e presentare tutta la documentazione necessaria. In caso di dubbio, è sempre opportuno consultare un tecnico abilitato o un commercialista esperto in fiscalità edilizia.